Art. 3.
(Accordo di programma).

      1. Per lo sviluppo delle attività aventi le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede a stipulare con l'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un accordo di programma, con validità triennale, nel quale sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 26.

 

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